(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
                               Art. 6.
    I  vini  a denominazione di origine controllata "Colli di Faenza"
all'atto  dell'immissione  al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    "Colli di Faenza" Bianco:
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore: intenso, delicato, fruttato;
      sapore: asciutto, sapido, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    "Colli di Faenza" Rosso:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
      sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
      estratto secco netto minimo: 23 g/l.
    "Colli di Faenza" Pinot Bianco:
      colore: giallo paglierino, tavolta con riflessi verdognoli;
      odore: delicato caratteristico, intenso;
      sapore: asciutto, fresco, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    "Colli di Faenza" Sangiovese:
      colore: rosso rubino;
      odore: caratteristico, delicato che ricorda la viola;
      sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l (25 per il tipo "riserva").
    "Colli di Faenza" Trebbiano:
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
      sapore: asciutto, fresco, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
      acidita' totale minima: 5 g/l;
      zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
      estratto secco netto minimo: 16 g/l.
    Per  tutte le tipologie, in cui e' stato effettuato l'affidamento
in fusti di legno puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
    E'  facolta'  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  modificare  con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati
per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.