IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 concernente la nomina del Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale l'onorevole Gianni Rivera e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa; Decreta: Art. 1. Il sottosegretario di Stato onorevole Giovanni Rivera e' delegato: a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del Sud-Est Asiatico e del Pacifico; a sovraintendere e coordinare le attivita' di riorganizzazione della sanita' militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalita' ed organizzazione del servizio sanitario nazionale; a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanita'; per i provvedimenti inerenti alle attivita' sportive del personale della Difesa e a tenere i rapporti con il CONI; per i decreti di costituzione di Enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.; alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.; al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce Rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonche' alla nomina e alla promozione anche a titolo onorifico, degli Ufficiali delle stesse associazioni; all'approvazione dei bilanci delle Casse Ufficiali e Sottufficiali, nonche' alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse. Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.