IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 concernente la nomina del Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 con il quale il signor Paolo Guerrini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa; Decreta: Art. 1. Il Sottosegretario di Stato signor Paolo Guerrini e' delegato: a trattare le questioni di cooperazioni internazionale per l'area africana; per le politiche alloggiative, ivi incluse nuove iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio ed i provvedimenti di recupero degli stessi; alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualita' della vita nelle caserme sia dal punto di vista delle infrastrutture sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali; per le problematiche relative alla dismissione degli immobili; alla trattazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Ragioneria Centrale e con il comune di Roma delle problematiche concernenti "Roma Capitale" e "Giubileo", nonche' quelle connesse alle interrelazioni tra la politica del territorio e le infrastrutture della Difesa dell'area romana; all'approvazione del bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'amministrazione della difesa, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo di programmi ed iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari. Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale civile di qualifica non dirigenziale ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.