Art. 3.
  Sono  riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di
gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della
legge 18 marzo 1997, n. 25:
    gli atti normativi;
    gli  atti  con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi
da   attuare,   ivi   compresi   quelli   relativi  alle  dismissioni
immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
    gli  atti  e  i  provvedimenti riguardanti la riforma strutturale
delle     Forze    armate    e    la    riorganizzazione    dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa;
    le determinazioni di indirizzo politico;
    gli   atti,   comprese  le  circolari,  contenenti  direttive  di
carattere generale;
    gli  atti  che  devono  essere  sottoposti  per  le decisioni del
Consiglio  dei  Ministri  e  dei  comitati interministeriali, nonche'
l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
    gli  atti  di  nomina  degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria  e  di  controllo  degli  enti ed istituti sottoposti a
controllo e vigilanza del Ministero;
    gli  atti  di  nomina  di rappresentanti ministeriali negli enti,
societa',  commissioni  e  comitati, nonche' gli atti di nomina degli
addetti    militari   presso   le   ambasciate,   e   gli   organismi
internazionali;
    i  conferimenti  di  incarichi individuali ad esperti e la nomina
degli arbitri;
    gli  atti  relativi  alla  costituzione di commissioni o comitati
istituiti o promossi dal Ministro;
    le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
    gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;
    gli   atti   di   indirizzo  ed  i  provvedimenti  di  competenza
ministeriali riguardanti il SISMI.