Art. 3. Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25: gli atti normativi; gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi quelli relativi alle dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse; gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa; le determinazioni di indirizzo politico; gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale; gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali; gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero; gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali; i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri; gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro; le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri; gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.