Art. 2. I commi 6, 10 e 16 dell'art. 17 concernente l'ordinamento del corso di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 6. L'attivita' didattica formativa e' organizzata sulla base di corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. 10. Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22. 16. Gli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento purche' siano in possesso di tutte le richieste attestazioni di frequenza o siano in grado di conseguirle prima della disattivazione dei corsi del precedente ordinamento. La facolta', inoltre, provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida degli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 1o marzo 2000 Il rettore: Marchesini