Art. 2.
  I commi 6, 10 e 16 dell'art. 17 concernente l'ordinamento del corso
di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
  6.  L'attivita'  didattica  formativa  e' organizzata sulla base di
corsi  ufficiali  di  insegnamento  monodisciplinari  o integrati. Di
norma  il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di
tutte le attivita' didattiche.
  10.  Per  l'accertamento  di  profitto  i  consigli delle strutture
didattiche possono accorpare due corsi ufficiali della stessa area in
un   unico   esame,  in  modo  da  limitare  il  numero  degli  esami
convenzionali tra 20 e 22.
  16.  Gli  studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore del
presente  ordinamento  potranno  completare  gli  studi  previsti dal
precedente   ordinamento  purche'  siano  in  possesso  di  tutte  le
richieste  attestazioni  di frequenza o siano in grado di conseguirle
prima  della  disattivazione dei corsi del precedente ordinamento. La
facolta',  inoltre,  provvedera'  a  stabilire  le  modalita'  per la
convalida  degli  esami  sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti
optino  per  il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento
potra'   essere   esercitata  entro  i  cinque  anni  dalla  data  di
immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Padova, 1o marzo 2000
                                               Il rettore: Marchesini