IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visti  i regi decreti del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23 maggio
1924, n. 827 e le successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il   decreto   luogotenenziale   16 gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
10 luglio 1947, n. 675, concernente l'ordinamento del Ministero;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1993 e 27 ottobre 1993, con i
quali  sono  stati  individuati gli atti riservati al Ministro, fermo
restando il potere di indirizzo politico-amministrativo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
302,  recante  il  regolamento  per  l'individuazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero,  come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397;
  Visto   il   decreto   ministeriale  23 febbraio  1999  concernente
l'individuazione  delle  unita'  dirigenziali di livello non generale
del Ministero e delle relative competenze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999,
con  il  quale  l'on.  Piero  Fassino  e' stato nominato Ministro del
commercio con l'estero;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999,
con   il   quale   la   sen.   Silvia   Barbieri  e'  stata  nominata
Sottosegretario di Stato al commercio con l'estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Sottosegretario  di  Stato sen. Silvia Barbieri coadiuva il
Ministro  del  commercio  con l'estero nella trattazione degli affari
inerenti  alle relazioni bilaterali intergovernative e alle relazioni
multilaterali con istituzioni ed enti internazionali.