Art. 2.
  L'indicazione  che  ai  sensi  dell'art.  11,  punto 4, del decreto
legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105, puo' essere riportata sulle
etichette  e'  la  seguente:  "Puo'  avere  effetti  diuretici;  puo'
favorire  la  digestione  e  combattere  la  dispepsia; puo' svolgere
azione  coadiuvante  nel  trattamento  della stipsi dell'adulto e del
bambino".