Art. 2. L'indicazione che ai sensi dell'art, 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici; facilita l'eliminazione dell'acido urico; puo' essere utilizzata nella preparazione degli alimenti del neonato".