Art. 2.
  L'indicazione  che  ai  sensi  dell'art,  11,  punto 4, del decreto
legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  puo' essere riportata sulle
etichette  e'  la  seguente:  "Puo' avere effetti diuretici; facilita
l'eliminazione   dell'acido   urico;  puo'  essere  utilizzata  nella
preparazione degli alimenti del neonato".