Art. 3.
  Per  quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si
richiamano  le prescrizioni dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999,
le  leggi regionali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e
le norme del codice civile in quanto applicabili.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge
24  febbraio  1992,  n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione
Sardegna, parte II.
    Cagliari, 21 febbraio 2000
                              Il sub-commissario governativo: Duranti