Art. 3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, le leggi regionali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 21 febbraio 2000 Il sub-commissario governativo: Duranti