Art. 3. 1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1 viene depennato, per perdita dei requisiti e per avvenuto scioglimento, il seguente ente: "Societa' volontaria di pronto soccorso "Croce Verde Musocco (Milano)", inserita al n. 192 nel decreto 24 settembre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1965. 2. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1 viene depennato, per cessata attivita', il seguente ente: "Associazione volontaria per lo sviluppo di Fiumalbo, con sede in Fiumalbo (Modena)", inserita al n. 935 nel decreto 25 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2000 Il direttore generale: Del Giudice