Art. 3.
  1. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui
all'art.  1 viene depennato, per perdita dei requisiti e per avvenuto
scioglimento, il seguente ente:
    "Societa'  volontaria  di  pronto  soccorso  "Croce Verde Musocco
(Milano)",  inserita  al  n.  192  nel  decreto  24  settembre  1964,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1965.
  2. Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui
all'art. 1 viene depennato, per cessata attivita', il seguente ente:
    "Associazione volontaria per lo sviluppo di Fiumalbo, con sede in
Fiumalbo  (Modena)",  inserita  al n. 935 nel decreto 25 agosto 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2000
                                   Il direttore generale: Del Giudice