Art. 3.
  Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Lombardia
non adottera' le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16,
comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in
qualsiasi  momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.