Art. 4.
  Il  presente  decreto  ha  validita'  a quando la regione Lazio non
adottera'  le  determinazioni  di  competenza  ai sensi dell'art. 16,
comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in
qualsiasi  momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i
presupposti che ne hanno consentito il rilascio.