Art. 2. 1. Per il biennio 1999 e 2000, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo. 2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2000 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il direttore generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Di Salvo