Art. 2.
  1.  Per  il  biennio  1999 e 2000, ai fini della determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di
cui  alla  lettera  b)  del  comma  2  dell'art. 29 suindicato, con i
criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi,
il  valore  medio  del  reddito  agrario  riferibile  a  ciascun capo
allevato  entro  il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle
di cui al precedente articolo.
  2.  Il  coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1,
del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 marzo 2000

                                         Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                 Romano
  Il direttore generale
 delle politiche agricole
e agroindustriali nazionali
         Di Salvo