Art. 18. Mobilita' professionale - destinazione del personale all'estero Al fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione all'estero del personale della scuola, stabilite con l'art. 5 dell'accordo successivo al CCNL/1995 dell'11 dicembre 1996, e' prevista una prova unica mirante all'accertamento della conoscenza della lingua straniera orale e scritta. Si demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di detta prova e per l'individuazione delle modalita' di valutazione dei titoli culturali e professionali necessari per l'inclusione nelle predette graduatorie, con gli opportuni raccordi. La contrattazione integrativa affrontera' inoltre particolari problematiche e specificita' sorte nella gestione delle graduatorie. In considerazione dell'esigenza - per motivi di efficienza, efficacia ed economicita' - di procedure semplificate per la costituzione di graduatorie permanenti per la destinazione all'estero, si rinvia di un anno - all'a.s. 2001/2002 - l'aggiornamento delle vigenti graduatorie. In caso di esaurimento delle graduatorie relative ad alcuni codici funzione, il MAE assicurera' la continuita' del servizio con la copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo e temporaneamente vacanti, mediante assunzione di personale con contratto a tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di sede. In via residuale, ove l'area linguistica prescelta e' comunque diversa dalla lingua locale, potranno - su richiesta delle sedi interessate, sentite le OO.SS. locali - essere destinati all'estero, docenti idonei della graduatoria del medesimo codice funzione, ma di diversa area linguistica.