Art. 18.
   Mobilita' professionale - destinazione del personale all'estero
    Al  fine di semplificare le procedure di selezione e destinazione
all'estero  del  personale  della  scuola,  stabilite  con  l'art.  5
dell'accordo   successivo  al  CCNL/1995  dell'11 dicembre  1996,  e'
prevista  una  prova  unica mirante all'accertamento della conoscenza
della lingua straniera orale e scritta.
    Si  demanda alla contrattazione integrativa per la definizione di
detta prova e per l'individuazione delle modalita' di valutazione dei
titoli  culturali  e  professionali  necessari per l'inclusione nelle
predette graduatorie, con gli opportuni raccordi.
    La  contrattazione  integrativa  affrontera'  inoltre particolari
problematiche e specificita' sorte nella gestione delle graduatorie.
    In  considerazione  dell'esigenza  -  per  motivi  di efficienza,
efficacia   ed  economicita'  -  di  procedure  semplificate  per  la
costituzione   di   graduatorie   permanenti   per   la  destinazione
all'estero,   si   rinvia   di   un   anno  -  all'a.s.  2001/2002  -
l'aggiornamento delle vigenti graduatorie.
    In  caso  di  esaurimento  delle  graduatorie  relative ad alcuni
codici  funzione,  il MAE assicurera' la continuita' del servizio con
la  copertura dei posti, di cui al contingente del personale di ruolo
e  temporaneamente  vacanti,  mediante  assunzione  di  personale con
contratto  a  tempo determinato incluso nelle relative graduatorie di
sede.
    In  via  residuale,  ove l'area linguistica prescelta e' comunque
diversa  dalla  lingua  locale,  potranno  -  su richiesta delle sedi
interessate,  sentite le OO.SS. locali - essere destinati all'estero,
docenti  idonei della graduatoria del medesimo codice funzione, ma di
diversa area linguistica.