Art. 27. Servizio prestato dai docenti per progetti concordati con le universita' Ove si stipulino convenzioni tra Universita', Provveditorati e scuole per progetti relativi all'orientamento universitario ed al recupero dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovra' essere rilasciata idonea certificazione dell'attivita' svolta, che dovra' essere valutata tra i titoli previsti all'articoli 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto scuola. Su tali convenzioni il Provveditore fornisce alle OO.SS. informazione preventiva. Le Universita' potranno avvalersi di personale docente per il raggiungimento di specifiche finalita'. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale o svolgere queste attivita' in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.