Art. 27.
                    Servizio prestato dai docenti
             per progetti concordati con le universita'
    Ove  si  stipulino  convenzioni tra Universita', Provveditorati e
scuole  per  progetti  relativi  all'orientamento universitario ed al
recupero  dei fuori ruolo universitari, ai docenti coinvolti in detti
progetti    dovra'    essere    rilasciata    idonea   certificazione
dell'attivita'  svolta,  che  dovra'  essere  valutata  tra  i titoli
previsti  all'articoli  28  e 29 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto
scuola.
    Su   tali   convenzioni  il  Provveditore  fornisce  alle  OO.SS.
informazione preventiva.
    Le  Universita'  potranno  avvalersi  di personale docente per il
raggiungimento di specifiche finalita'.
    Nelle   ipotesi  del  presente  articolo  i  docenti  interessati
potranno porsi o in aspettativa non retribuita o in part-time annuale
o  svolgere  queste  attivita'  in aggiunta agli obblighi ordinari di
servizio, previa autorizzazione del capo di istituto.