Art. 9.
              Assistenti e accompagnatori al pianoforte
    Il  personale  del  presente  articolo,  fermi restando i vigenti
obblighi  di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell'ambito
della  programmazione  didattica, il coordinamento e le direttive dei
rispettivi docenti.
    Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori
al  pianoforte  dei  Conservatori  sostituiscono il docente, assente,
sino  a  trenta  giorni,  non  prorogabili, salvo, relativamente agli
assistenti,   oggettive   esigenze   di   continuita'  didattica,  in
connessione  con  le  scadenze  delle  valutazioni periodiche e della
chiusura  dell'anno  accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta
giorni si da' luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della
medesima assenza.