Art. 9. Assistenti e accompagnatori al pianoforte Il personale del presente articolo, fermi restando i vigenti obblighi di servizio, effettua la prestazione lavorativa nell'ambito della programmazione didattica, il coordinamento e le direttive dei rispettivi docenti. Gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori sostituiscono il docente, assente, sino a trenta giorni, non prorogabili, salvo, relativamente agli assistenti, oggettive esigenze di continuita' didattica, in connessione con le scadenze delle valutazioni periodiche e della chiusura dell'anno accademico. Ove l'assenza sia superiore a trenta giorni si da' luogo alla nomina di un supplente sin dall'inizio della medesima assenza.