Art. 2.
                Proroga della partecipazione militare
             italiana a missioni internazionali di pace
  1.  I  termini  previsti  dalle  vigenti disposizioni relative alla
partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in
Albania,  nei  territori  della  ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo
sono prorogati fino al 30 giugno 2000.
  2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000
la  partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno
alle  operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere
dall'11 agosto 1999.
  3.  Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
25 ottobre  1999,  n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre  1999,  n. 487, relativo alla partecipazione di personale
militare  alla  missione  di  pace  a Timor Est, e' prorogato fino al
31 marzo 2000.
  4.  A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1,
2  e  3  l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per
tutta la durata del periodo.
  5.  Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni:
    a) l'articolo  1,  comma  3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2;
    b) gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4,  3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania ed a Hebron;
    c) l'articolo  2,  commi  2  e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2;
    d) l'articolo  3,  commi  2,  3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre
1999,  n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1999,  n.  487,  al personale militare che partecipa alla missione di
pace a Timor Est.
  6.  Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita'
ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle
esigenze  di  acquisizione  di  un  campo  di  prefabbricati  per  le
necessita'  alloggiative  della  componente del Corpo dei carabinieri
operante in Kosovo (MSU).
  6-bis).  Per  il  completamento  dei  programmi italiani a sostegno
delle   forze  di  polizia  albanesi  fino  al  30  giugno  2000,  e'
autorizzata  la  spesa  di  lire  18  miliardi  per  l'anno  2000, da
iscrivere  in  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art.  3 del decreto-legge 25 ottobre
          1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre   1999,   n.  487  (Proroga  della  partecipazione
          militare   italiana  a  missioni  internazionali  di  pace,
          nonche'  autorizzazione  all'invio  di  un  contingente  di
          militari  in  Indonesia  ed  in  Australia  per la missione
          internazionale di pace a Timor Est), e' il seguente:
              "Art.   3.   -  1.  Per  le  finalita'  previste  dalla
          risoluzione   ONU   n.   1264  del  15 settembre  1999,  e'
          autorizzata,  a  decorrere  dal 20 settembre 1999 e fino al
          31 dicembre  1999,  la  partecipazione di un contingente di
          seicento militari alla missione di pace a Timor Est.
              2.  Al  personale  di  cui al comma l e' attribuito, in
          aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
          di   entrata  nei  territori  o  nelle  acque  territoriali
          dell'Indonesia  e dell'Australia e fino alla data di uscita
          dagli  stessi  e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il
          trattamento  di  missione  all'estero  previsto  dal  regio
          decreto   3   giugno   1926,  n.  941,  con  corresponsione
          dell'indennita'  di  missione  ridotta all'80 per cento per
          tutta  la  durata  del  periodo. Si applicano in materia di
          trattamento  assicurativo  le  disposizioni  previste dalla
          legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.
              3.  Al  medesimo  personale  di cui al comma 1, qualora
          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di
          prigionia  o  disperso,  continua  ad  essere attribuito il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 2,
          nonche'  lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
          e  continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
          quale   disperso  e'  computato  per  intero  ai  fini  del
          trattamento  di  pensione  e  non  determina  detrazioni di
          anzianita'.  In  caso  di  decesso  per  causa  di servizio
          connesso all'espletamento della missione di cui al presente
          articolo, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n.
          308.  In  caso  di  invalidita'  per  la medesima causa, si
          applicano  le  norme  in  materia  di pensione privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092.  I trattamenti previsti per i
          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello
          assicurativo  di  cui  al  comma 2, nonche' con la speciale
          elargizione  e  con  l'indennizzo  privilegiato aeronautico
          previsti,  rispettivamente,  dalla  legge 3 gingno 1981, n.
          308,  e  dal  regio  decreto-legge  15 luglio  1926,  1345,
          convertito  dalla  legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti
          stabiliti dall'ordinamento vigente.
              4. Al personale militare di cui al presente articolo si
          applica  il codice penale militare di pace. Foro competente
          e' il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai
          fini  del  rilascio  del  passaporto  di  servizio,  non si
          applica  l'art.  3, primo comma, lettera b), della legge 21
          novembre 1967, n. 1185".
              -  Il  regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (in Gazzetta
          Ufficiale  11 giugno  1926,  n.  134), reca: "Indennita' al
          personale  dell'amministrazione  dello  Stato incaricato di
          missione all'estero".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21
          aprile  1999,  n. 110, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  18  giugno 1999, n. 186 (Autorizzazione all'invio in
          Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito
          della  missione  NATO per compiti umanitari e di protezione
          militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di
          aiuti  all'Albania  e  di  assistenza  ai  profughi), e' il
          seguente:
              "3.  Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito,
          in  aggiunta  allo  stipendio,  ovvero alla paga e ad altri
          assegni  a  carattere  fisso e continuativo, con decorrenza
          dalla   data   di  entrata  nei  territori  o  nelle  acque
          territoriali  dell'Albania  e  della "ex" Jugoslavia e fino
          alla  data  di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il
          31  dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di
          cui  al  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
          modificazioni,   con   corresponsione   dell'indennita'  di
          missione  ridotta  all'80% per tutta la durata del periodo.
          Si  applicano  in  materia  di  trattamento assicurativo le
          disposizioni  previste  dalla legge 18 maggio 1982, n. 301;
          allo   stesso   personale,   si   applicano,  altresi',  le
          disposizioni  recate  dall'art.  2,  commi 2, 3, 4 e 6, del
          decreto-legge  28  gennaio  1999,  n.  12,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
              - Il testo degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater,
          commi  2  e  3,  3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e
          3-septies   del  decreto-legge  28  gennaio  1999,  n.  12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999,
          n.   77   (Disposizioni   urgenti   relative   a   missioni
          internazionali di pace), e' il seguente:
              "Art. 3-bis. - 1-2. (Omissis).
              3.  Al  personale appartenente ai contingenti di cui ai
          commi  1  e  2 si applicano le disposizioni sul trattamento
          economico  previste  dal  decreto-legge  1o luglio 1996, n.
          346,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1996, n. 428.
              4.  Per  le finalita' e nei termini temporali stabiliti
          dal  comma  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in
          caso  di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni
          della   legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato,  a
          ricorrere  ad  acquisti  e lavori da eseguire in economica,
          senza  limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire
          2.000 milioni".
              "Art. 3-quater. - 1. (Omissis).
              2.  Al  personale appartenente al contingente di cui al
          comma  1  si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico prevista dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          marzo 1998, n. 42.
              3.  Nel  quadro  delle  attivita'  di cui al comma 1 e'
          autorizzata   la   partecipazione  alla  missione  MAPE  di
          personale  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e della
          Polizia  di  Stato.  In materia di trattamento economico si
          applicano   le   disposizioni   previste  dell'art.  3  del
          decreto-legge   13 gennaio  1998,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
              "Art. 3-quinquies. - 1. (Omissis).
              2.  Al  personale appartenente al contingente di cui al
          comma  1  si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico previste dal decreto-legge 1o lugio 1996, n. 346,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n. 428".
              "Art. 3-sexies. - 1. (Omissis).
              2.  Al  personale appartenente al contingente di cui al
          comma  1  si  applicano  le  disposizioni  sul  trattamento
          economico previste dall'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
          1998,  n.  1,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          13 marzo 1998, n. 42".
              "Art.  3-septies - 1. Contro i rischi comunque connessi
          all'impiego  del  personale  di  cui  agli  articoli 3-bis,
          3-ter,  3-quater,  3-quinquies  e  3-sexies si applicano le
          disposizioni    sul   trattamento   assicurativo   previste
          dall'art.  3,  commi  2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno
          1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
              2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 3-bis, 3-ter,
          3-quater,   3-quinquies   e   3-sexies   si   applicano  le
          disposizioni    previste    dall'art.   2,   comma 4,   del
          decreto-legge  24  aprile  1997,  n.  108,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174".
              -   Il   testo  dell'art.  2,  commi  2  e  2-bis,  del
          decreto-legge  17 giugno  1999,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   2 agosto   1999,   n.  269
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di  proroga  della
          partecipazione   italiana  a  missioni  internazionali  nei
          territori  della  ex  Jugoslavia,  in  Albania  e a Hebron,
          nonche'    autorizzazione   all'invio   di   un   ulteriore
          contingente  di  militari  dislocati  in  Macedonia  per le
          operazioni di pace nel Kosovo), e' il seguente:
              "2.  Al  personale  di cui al comma 1 e' attribuito, in
          aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni
          a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data
          di  entrata  nei territori o nelle acque territoriali della
          "ex"  Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
          comunque  non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di
          missione  all'estero  previsto  dal  regio decreto 3 giugno
          1926,    n.    941,   e   successive   modificazioni,   con
          corresponsione  dell'indennita' di missione ridotta all'80%
          per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di
          trattamento  assicurativo  le  disposizioni  previste dalla
          legge 18 maggio 1982, n. 301.
              2-bis. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora
          impossibilitato  a  prestare  servizio  perche' in stato di
          prigionia  o  disperso,  continuano ad essere attribuiti il
          trattamento  economico  ed  assicurativo di cui al comma 2,
          nonche'  lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso
          e  continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o
          quale   disperso  e'  computato  per  intero  ai  fini  del
          trattamento  di  pensione  e  con  determina  detrazioni di
          anzianita'.  In  caso  di  decesso  per  causa di servizio,
          connesso  all'espletamento  della  missione in Kosovo ed in
          Macedonia,  si  applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981,
          n.  308.  In  caso  di invalidita' per la medesima causa si
          applicano  le  norme  in  materia  di pensione privilegiata
          ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
          di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 dicembre  1973,  n.  1092. Tali trattamenti previsti per
          casi  di  decesso  e  di invalidita' si cumulano con quello
          assicurativo  di  cui  al  comma  2  del presente articolo,
          nonche'  con  la  speciale  elargizione  e con l'indennizzo
          privilegiato  aeronautico  previsti, rispettivamente, dalla
          legge  3  giugno  1981,  n.  308, e dal regio decreto-legge
          15 giugno  1926,  n.  1345, convertito dalla legge 5 agosto
          1927,  n.  1835,  e  successive  modificazioni,  nei limiti
          stabiliti  dall'ordinamento  vigente. Al personale militare
          di  cui  al  comma  1  del  presente articolo si applica il
          codice  penale  militare  di  pace.  Foro  competente e' il
          tribunale  militare di Roma. Al medesimo personale, ai fini
          del  rilascio  del passaporto di servizio, non si applicano
          le  norme  di  cui  all'art.  3,  lettera  b),  della legge
          21 novembre 1967, n. 1185".