Art. 24.
Progetti    formativi    e    per   l'abbattimento   delle   barriere
                           architettoniche
  1.  Il  consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL definisce, in
via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d'intesa con le regioni,
in  raccordo  con  quanto  stabilito  in materia dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al
finanziamento    dei    progetti    formativi   di   riqualificazione
professionale  degli  invalidi  del  lavoro,  nonche',  in tutto o in
parte, dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche
nelle  piccole  e  medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane
che  sono  tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del
lavoro,  determinandone  gli  stanziamenti  in relazione ai  maggiori
flussi   finanziari   derivanti   dai  piani  di  lotta  all'evasione
contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi.
  2.  Sulla  base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il
consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL  definisce  i criteri e le
modalita'  per  l'approvazione  dei  singoli  progetti  in analogia a
quanto previsto dall'articolo 23, comma 3.
 
          Nota all'art. 24:
              -  La  legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
          al  lavoro  dei  disabili),  e'  pubblicata nel supplemento
          ordinario  n.  57/L  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 68 del 23
          marzo 1999.