Art. 3.
  1.  Fermo  il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante
al  Ministro  e  sempre  che il medesimo non ritenga di riservarsi la
trattazione  dei  relativi affari, l'on. Antonio Bargone e' delegato,
in caso di assenza o impedimento del Ministro:
    a) a  coordinare  gli  affari  e  le  competenze  della Direzione
generale  del  coordinamento  territoriale,  ad eccezione dei settori
concernenti l'urbanistica ed i programmi di riqualificazione urbana e
di sviluppo sostenibile del territorio - P.R.U.S.S.T.;
    b) a  coordinare  l'attuazione  degli interventi straordinari del
Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
    c) a  coordinare  gli  interventi  diretti al completamento della
normativa in materia di opere pubbliche.
  2.  L'on.  Antonio  Bargone  e' inoltre delegato a partecipare alle
riunioni  della  commisione per Roma capitale di cui all'art. 2 della
legge  15 dicembre  1990,  n.  396,  quando  il  Ministro  dei lavori
pubblici e' delegato alla sua Presidenza dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.