Art. 3. 1. Fermo il potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, l'on. Antonio Bargone e' delegato, in caso di assenza o impedimento del Ministro: a) a coordinare gli affari e le competenze della Direzione generale del coordinamento territoriale, ad eccezione dei settori concernenti l'urbanistica ed i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - P.R.U.S.S.T.; b) a coordinare l'attuazione degli interventi straordinari del Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici; c) a coordinare gli interventi diretti al completamento della normativa in materia di opere pubbliche. 2. L'on. Antonio Bargone e' inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commisione per Roma capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici e' delegato alla sua Presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.