IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                               statale
  Vista   l'istanza  del  21 maggio  1997  presentata  dal  direttore
generale   dell'azienda  ospedaliera  Ospedali  riuniti  di  Bergamo,
successivamente  perfezionata  in  data  30 novembre  1999, intesa ad
ottenere   il   rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento  delle
attivita'  di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo
terapeutico,   presso   l'azienda  ospedaliera  Ospedali  riuniti  di
Bergamo;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 19 marzo 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge  in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno
1977,  n.  409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione  della
sopracitata legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre
1994,  n.  694,  che  approva  il  regolamento  recante  norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista l'ordinanza 1o giugno 1999, del Ministro della sanita' che ha
disposto,   in   via   provvisoria,   in   ordine  al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio 2000 del Ministro della sanita', che
proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in
data   31 gennaio   2000,   di   limitare   la   validita'  temporale
dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999,
n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera  Ospedali riuniti di Bergamo, e' autorizzata
ad  espletare  attivita'  di  trapianto  di  cuore e cuore-polmone da
cadavere,  a  scopo  terapeutico,  prelevati  in  Italia  o importati
gratuitamente dall'estero.