Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 16 dicembre 1999 al 15 giugno 2000.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il  periodo  e'  concesso  anche in deroga al limite massimo di cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento
del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della
C.I.G.O.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 febbraio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi