Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 16 dicembre 1999 al 15 giugno 2000. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unita' produttive per le quali l'I.N.P.S. verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2000 Il direttore generale: Daddi