Art. 3. Criteri operativi orientati secondo il genere 1. L'azione delle amministrazioni e dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, tiene conto in modo particolare della differenza di genere per fornire adeguata assistenza materiale e per soddisfare le necessita' delle donne profughe, con particolare riferimento a: a) la distribuzione dei beni di necessita' e la fornitura di materiale per l'igiene; b) la logistica dei campi di accoglienza e degli eventuali futuri insediamenti nelle localita' di rientro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione dei servizi, le modalita' di somministrazione dei pasti e l'accesso a tutti i servizi forniti; c) l'assistenza sanitaria e sociale specifica per quanto riguarda le cure ginecologiche, le azioni di sostegno e di comunicazione per le persone vittime di violenza sessuale, per quelle che hanno dovuto abbandonare coattivamente i familiari, o che si trovano nell'impossibilita' di occuparsi e proteggere i figli; d) la protezione fisica delle donne come attivita' di prevenzione della violenza; e) l'assistenza giuridica, con particolare riferimento alle problematiche relative al loro status e agli obblighi e diritti ad esso connessi; f) la realizzazione di attivita' culturali e di intrattenimento, con particolare riferimento a quelle destinate alle bambine e ai bambini.