Art. 3.
            Criteri operativi orientati secondo il genere
  1. L'azione delle amministrazioni e dei soggetti indicati nell'art.
1,  comma  1,  tiene  conto  in  modo particolare della differenza di
genere  per fornire adeguata assistenza materiale e per soddisfare le
necessita' delle donne profughe, con particolare riferimento a:
    a) la  distribuzione  dei  beni  di  necessita' e la fornitura di
materiale per l'igiene;
    b) la logistica dei campi di accoglienza e degli eventuali futuri
insediamenti  nelle  localita'  di rientro, in particolare per quanto
riguarda    la    dislocazione   dei   servizi,   le   modalita'   di
somministrazione dei pasti e l'accesso a tutti i servizi forniti;
    c) l'assistenza sanitaria e sociale specifica per quanto riguarda
le  cure  ginecologiche, le azioni di sostegno e di comunicazione per
le  persone vittime di violenza sessuale, per quelle che hanno dovuto
abbandonare   coattivamente   i   familiari,   o   che   si   trovano
nell'impossibilita' di occuparsi e proteggere i figli;
    d) la protezione fisica delle donne come attivita' di prevenzione
della violenza;
    e) l'assistenza   giuridica,  con  particolare  riferimento  alle
problematiche  relative  al  loro status e agli obblighi e diritti ad
esso connessi;
    f) la  realizzazione di attivita' culturali e di intrattenimento,
con  particolare  riferimento  a  quelle  destinate alle bambine e ai
bambini.