Art. 5. Formazione del personale e informazione 1. Allo scopo di garantire una particolare attenzione alle esigenze delle donne, sia come soggetti sia come destinatarie delle iniziative di gestione dei campi e di ricostruzione, le amministrazioni competenti predispongono, nell'ambito delle attivita' formative del personale addetto, corsi brevi specificamente mirati alla conoscenza dei criteri indicati nella presente direttiva. 2. Allo scopo di realizzare un'efficace circolazione delle informazioni finalizzate al miglioramento della condizione delle donne, sia nella gestione dei campi sia nelle comunita' di rientro, e del ricongiungimento delle famiglie, le amministrazioni competenti: a) si avvalgono preferibilmente di operatrici socio-culturali per l'individuazione delle esigenze specifiche delle donne gia' coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani e dei differenti gruppi generazionali; b) avviano e promuovono iniziative volte a fornire materiale di informazione e documentazione, nonche' di pubblicazioni in lingua comprensibile; c) avviano e promuovono iniziative volte a mettere a disposizione delle donne gia' coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area dei Balcani strumenti informativi e tecnologie di comunicazione in rete. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 29 luglio 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro per le pari opportunità Balbo Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 22