Art. 5.
               Formazione del personale e informazione
  1. Allo scopo di garantire una particolare attenzione alle esigenze
delle donne, sia come soggetti sia come destinatarie delle iniziative
di   gestione  dei  campi  e  di  ricostruzione,  le  amministrazioni
competenti  predispongono,  nell'ambito delle attivita' formative del
personale  addetto, corsi brevi specificamente mirati alla conoscenza
dei criteri indicati nella presente direttiva.
  2. Allo   scopo   di   realizzare  un'efficace  circolazione  delle
informazioni  finalizzate  al  miglioramento  della  condizione delle
donne, sia nella gestione dei campi sia nelle comunita' di rientro, e
del ricongiungimento delle famiglie, le amministrazioni competenti:
    a) si avvalgono preferibilmente di operatrici socio-culturali per
l'individuazione delle esigenze specifiche delle donne gia' coinvolte
nelle  situazioni di conflitto nell'area dei Balcani e dei differenti
gruppi generazionali;
    b) avviano  e  promuovono iniziative volte a fornire materiale di
informazione  e  documentazione,  nonche'  di pubblicazioni in lingua
comprensibile;
    c) avviano e promuovono iniziative volte a mettere a disposizione
delle  donne  gia'  coinvolte nelle situazioni di conflitto nell'area
dei  Balcani  strumenti  informativi e tecnologie di comunicazione in
rete.
  La  presente  direttiva  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 29 luglio 1999

                                              Il Presidente
                                        del Consiglio dei Ministri
                                                 D'Alema
      Il Ministro
per le pari opportunità
        Balbo
Registrata alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 22