Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della ottava tranche
dei   titoli   stessi  per  un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto  ministeriale  13  maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato
decreto del 26 gennaio 2000, in quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 15 marzo 2000.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1  del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.