Art. 2. Il saldo del contributo, pari al 70% della richiesta, viene erogato alla positiva conclusione del progetto, previa aquisizione delle fatture e della certificazione relativa alla congruita' dei costi per le attrezzature e per l'attivita' tecnico-progettuale e previa verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della positiva conclusione del progetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 280/1997. L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito con carattere di effettiva stabilita' ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 280/1997. Art. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 2 giugno 1999 Il direttore generale: Carla' Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2000 Registro n. 1 Lavoro e presidenza sociale, foglio n. 36