Art. 2.
  Il saldo del contributo, pari al 70% della richiesta, viene erogato
alla  positiva  conclusione  del  progetto,  previa aquisizione delle
fatture e della certificazione relativa alla congruita' dei costi per
le  attrezzature  e  per  l'attivita'  tecnico-progettuale  e  previa
verifica, tramite i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della
positiva  conclusione  del  progetto  ai sensi del combinato disposto
degli articoli 4 e 8 del decreto legislativo n. 280/1997.
  L'entita' dell'erogazione del saldo e' effettuata proporzionalmente
al  risultato  occupazionale  conseguito  con  carattere di effettiva
stabilita' ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo
n. 280/1997.
                                Art. 3.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
    Roma, 2 giugno 1999
                                        Il direttore generale: Carla'
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2000
Registro n. 1 Lavoro e presidenza sociale, foglio n. 36