IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2000 con il quale e' stato disposto fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nello stesso comune di Niscemi; Vista la propria ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, concernente "Interventi urgenti volti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi", e le successive ordinanze concernenti modifiche ed integrazioni, n. 2720 del 28 novembre 1997, n. 2731 del 22 gennaio 1998, n. 2862 dell'8 ottobre 1998, n. 2970 del 1o aprile 1999 e n. 3022 del 17 novembre 1999; Visto l'art 8-bis "Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi" del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; Ravvisata la necessita' di modificare ed integrare ulteriormente le previsioni di dette ordinanze e per assicurare l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato a seguito del dissesto che ha interessato parte dell'abitato di Niscemi; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 7, comma 1 di cui al capo III dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999 e' cosi' sostituito: "Il contributo concesso a favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, le cui modalita' di erogazione sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, e' assentito anche ai diretti discendenti o ascendenti, entrambi di primo grado, dei proprietari degli immobili da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, aventi un nucleo familiare autonomo, nel caso in cui le stesse unita' immobiliari risultassero, alla data del 12 ottobre 1997, adibite ad uso di residenza principale degli stessi e concesse in comodato, risultante da idonea documentazione". 2. L'art. 7, comma 2 e l'art. 8 di cui al capo III dell'ordinanza n. 3022 del 17 novembre 1999 sono revocati.