Art. 2. 1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/97 prorogato con l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2862/98 e' ulteriormente prorogato per un periodo di dodici mesi. Per i soggetti che risultino in possesso della documentazione utile per accedere al contributo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, tale termine e' ulteriormente limitato al tempo necessario a concludere le relative procedure di assegnazione del contributo; per i restanti proprietari o affittuari, l'erogazione del contributo e' limitata al tempo occorrente alla sistemazione in alloggi po-polari. 2. L'onere relativo al comma 1 valutato nella misura massima di L. 750.000.000 e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353). Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n. 2703/97, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2731/98, e' autorizzato, nelle more dell'accredito del finanziamento anzidetto, ad anticipare al comune di Niscemi le somme necessarie per l'erogazione dei contributi a valere sulle disponibilita' della contabilita' speciale.