Art. 2.
  1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/97
prorogato  con  l'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  n.  2862/98 e'
ulteriormente prorogato per un periodo di dodici mesi. Per i soggetti
che  risultino in possesso della documentazione utile per accedere al
contributo  previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile
1999,  tale  termine  e' ulteriormente limitato al tempo necessario a
concludere  le relative procedure di assegnazione del contributo; per
i  restanti  proprietari o affittuari, l'erogazione del contributo e'
limitata al tempo occorrente alla sistemazione in alloggi po-polari.
  2.  L'onere relativo al comma 1 valutato nella misura massima di L.
750.000.000  e'  posto  a  carico  dell'unita'  previsionale  di base
20.2.1.3  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (cap. 9353). Il prefetto di
Caltanissetta,  commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n.
2703/97,   ai   sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  n.  2731/98,  e'
autorizzato,  nelle  more dell'accredito del finanziamento anzidetto,
ad   anticipare   al  comune  di  Niscemi  le  somme  necessarie  per
l'erogazione  dei  contributi  a  valere  sulle  disponibilita' della
contabilita' speciale.