Art. 3. 1. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999 e' cosi' modificato: "Il contributo e' calcolato sulla base della superficie lorda dell'immobile comprensiva dei vani scala ed ingresso, se ad uso esclusivo del nucleo familiare. Sono inoltre computate anche le superfici non residenziali, quali balconi, garage, magazzini, e simili, purche' siano annesse ai fabbricati in questione e non superino la misura massima del 30% di quella residenziale come sopra calcolata. La superficie complessiva sulla quale corrispondere l'intero contributo non potra' comunque superare 200 metri quadri". 2. L'accertamento della superficie dell'immobile ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, deve risultare da atti ufficiali (catastali, ecc.) e, nell'eventualita' che tali atti siano indisponibili, puo' essere effettuato mediante apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. 3. Il contributo massimo ammissibile di cui al presente articolo, e' comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per il conseguimento del contributo, ivi compreso il costo delle eventuali perizie tecniche. 4. Il termine di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999, e' prorogato di mesi sei.