Art. 3.
  1. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1o aprile 1999
e' cosi' modificato:
  "Il  contributo  e'  calcolato  sulla  base  della superficie lorda
dell'immobile  comprensiva  dei  vani  scala  ed  ingresso, se ad uso
esclusivo  del  nucleo  familiare.  Sono  inoltre  computate anche le
superfici  non  residenziali,  quali  balconi,  garage,  magazzini, e
simili,  purche'  siano  annesse  ai  fabbricati  in  questione e non
superino  la misura massima del 30% di quella residenziale come sopra
calcolata.   La  superficie  complessiva  sulla  quale  corrispondere
l'intero contributo non potra' comunque superare 200 metri quadri".
  2.  L'accertamento  della  superficie  dell'immobile  ai  fini  del
calcolo  del contributo di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n.
2970 del 1o aprile 1999, deve risultare da atti ufficiali (catastali,
ecc.)  e,  nell'eventualita'  che tali atti siano indisponibili, puo'
essere  effettuato  mediante  apposita  perizia  giurata  redatta  da
professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti
o al collegio dei geometri.
  3.  Il  contributo massimo ammissibile di cui al presente articolo,
e'  comprensivo  di  ogni  e qualsiasi spesa per il conseguimento del
contributo, ivi compreso il costo delle eventuali perizie tecniche.
  4.  Il  termine  di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2970
del 1o aprile 1999, e' prorogato di mesi sei.