Art. 4. 1. Il commissario delegato provvede alla nomina del coordinatore della commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, tra i membri della commissione stessa, in sostituzione del prof. Letterio Villari, dimissionario, che permane nella qualita' di componente. 2. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 e' integrato con il seguente comma: "1-bis. Il prefetto di Caltanissetta, commissario delegato all'attuazione dell'ordinanza n. 2703/97 ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2731/97, puo' avvalersi per le attivita' di cui al precedente comma, di personale dell'ufficio del genio civile di Caltanissetta. Per l'espletamento della suddetta attivita' e' riconosciuto al predetto personale un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nella misura massima di 100 ore mensili complessive". 3. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 e' sostituito con il seguente comma: "Il costo delle attivita' di cui ai commi 1, 1-bis e 3 non potra' superare il limite complessivo di spesa di lire 2,1 miliardi". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2000 Il Ministro: Bianco