Art. 4.
  1.  Il  commissario  delegato provvede alla nomina del coordinatore
della  commissione tecnico-scientifica, di cui al comma 1 dell'art. 5
dell'ordinanza  n.  2703  del  29 ottobre  1997,  tra  i membri della
commissione  stessa,  in  sostituzione  del  prof.  Letterio Villari,
dimissionario, che permane nella qualita' di componente.
  2. L'art. 5 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 e' integrato
con il seguente comma:
  "1-bis.   Il   prefetto   di  Caltanissetta,  commissario  delegato
all'attuazione  dell'ordinanza n. 2703/97 ai sensi dell'art. 1, comma
1,  dell'ordinanza n. 2731/97, puo' avvalersi per le attivita' di cui
al  precedente  comma,  di personale dell'ufficio del genio civile di
Caltanissetta.   Per   l'espletamento  della  suddetta  attivita'  e'
riconosciuto  al  predetto  personale  un compenso per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso, nella misura massima di 100
ore mensili complessive".
  3.  L'art.  5  dell'ordinanza  n.  2703  del  29  ottobre  1997  e'
sostituito con il seguente comma:
  "Il  costo  delle attivita' di cui ai commi 1, 1-bis e 3 non potra'
superare il limite complessivo di spesa di lire 2,1 miliardi".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2000
                                                  Il Ministro: Bianco