Art. 3.
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto  del  limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996,  n.  108,  si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni
per  la  rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge   sull'usura"  emanate  dalla  Banca  d'Italia  e  dall'Ufficio
italiano dei cambi.
  3.  La  Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per
il  trimestre 1 gennaio 2000-31 marzo 2000 alla rilevazione dei tassi
effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari  con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel
decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2000
                                        Il direttore generale: Lauria