Art. 2.
  1.  Prima  dell'esportazione in Italia dei tuberi-seme di patata di
cui  all'art.  1,  gli importatori di patate canadesi si muniscono di
una  certificazione  dell'autorita' fitosanitaria canadese attestante
che  le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in
zone  delle  province  New  Brunswich  o  Prince Edward Island che la
"Canadian  Food Inspection Agency" ha ufficialmente dichiarato esenti
da "Potato spindle tuber viroid" e da "Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus".
  2.  Dette  aree  sono  dichiarate  esenti  dagli  organismi  nocivi
sopramenzionati soltanto se:
    a) comprendono  appezzamenti  appartenenti od affittati ad almeno
tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie
di  almeno  4  kmq  e  sono circondate interamente da acqua e terreni
diversi  da  quelli  in  cui  e'  stata riscontrata la presenza degli
organismi in questione nei precedenti tre anni;
    b) le  patate  prodotte  in  dette  zone  sono  la  prima diretta
generazione  di  tuberi-seme  delle categorie "Pre-Elite", "Elite I",
"Elite  II" o "Elite III", prodotte in aziende qualificate a produrre
tuberi-seme  delle  categorie  "Pre-Elite"  o  "Elite  I"  e che sono
aziende  ufficiali  o  ufficialmente designate e controllate per tale
scopo;
    c) la  superficie  utilizzata per la produzione di patate diverse
da quelle da seme non e' superiore ad un 1/5 di quella utilizzata per
la produzione di patate certificate come tuberi-seme;
    d) controlli  annuali  sistematici  e rappresentativi, effettuati
almeno  nei  cinque  anni  precedenti,  in  condizioni  adeguate  per
l'individuazione  degli  organismi  nocivi  considerati,  condotti su
tutti  i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate
ivi  raccolte  e  comprendenti  appropriati  test di laboratorio, non
mostrano  alcuna  presenza  positiva  o  qualsiasi altro elemento che
possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti
da malattie;
    e) sono  state emanate disposizioni legislative, amministrative o
di altra natura per garantire che:
      I.  Le  patate  prodotte  in  altre  zone del Canada diverse da
quelle  dichiarate  libere  dalle malattie o in Paesi dove e' nota la
presenza  degli organismi in questione, non possono essere introdotte
in tali aree;
      II.  Le  patate  originarie  di  tali  zone,  i  contenitori, i
materiali  di  imballaggio,  i  veicoli  e  le  attrezzature  per  la
manipolazione,  la  selezione  e  il  confezionamento  impiegati  non
possono  entrare  in contatto con patate o con i materiali come sopra
specificati  originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da
malattie;
      III.  La  "Canadian Food Inspection Agency" e' tenuta a fornire
alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti
dalla  malattia,  accompagnato  da  una  mappa aggiornata annualmente
delle  province  in  questione  senalando,  con  simboli adeguati, la
distribuzione geografica delle zone;
      IV.  I  tuberi-seme  sono ufficialmente certificati come tuberi
seme  di  patate  rispondenti  almeno  ai  requisiti  previsti per la
categoria "di base".
  3.   I  campioni  sono  prelevati  ufficialmente  da  ogni  partita
destinata all'Italia che puo' essere costituita soltanto da tuberi di
un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda e recanti lo
stesso  numero  di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati
da laboratori ufficiali per accertare la presenza del "Potato spindle
tuber  viroid"  e del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus"; i
campioni  per  l'accertamento  della  eventuale  presenza  di "Potato
spindle  tuber  viroid"  sono costituiti da tuberi o foglie prelevati
nell'appezzamento   ove   e'   stata   prodotta   la   partita;   per
l'accertamento  del  "Clavibacter  michiganensis spp. sepedonicus" e'
prelevato  da  ogni  partita  pari  o  inferiore  a 25 tonnnellate un
campione  di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni
interi, applicando i seguenti metodi:
    a) per  quanto  riguarda  il  "Potato  spindle  tuber viroid": il
metodo "Reverse-Page", o la procedura di ibridazione c-DNA;
    b) per   quanto   riguarda  il  "Clavibacter  michiganensis  spp.
sepedonicus"   almeno   il   metodo   indicato   nel   programma  per
l'individuazione  e  la diagnosi del marciume anulare delle patate in
partite  di  tuberi  di  patata  come  stabilito  nella  direttiva n.
93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993.
  4.   Le   Autorita'   di  certificazione  canadesi  (Canadian  Food
Inspection  Agency)  pongono  in  essere  disposizioni legislative ed
amministrative  al  fine di garantire la supervisione ed il controllo
diretto  sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e
sigillatura)  che  del  sistema di etichettatura attraverso procedure
adeguate di responsabilita' tali che:
    a) per  ogni  partita  compresa  in ciascuna spedizione destinata
alla  comunita',  venga  utilizzata  un'etichetta numerata, cucita ai
sacchi   separatamente   dalle  etichette  di  certificazione,  e  un
colore-codice  corrispondente  allo specifico importatore dello Stato
membro;
    b) al  momento  del  carico  della  nave, due sacchi sigillati di
patate  di  ciascuna  partita  spedita  vengano  messi  da  parte  ed
immagazzinati  sotto la giurisdizione della "Canadian Food Inspection
Agency",  almeno  fino a quando non sono stati completati i risultati
delle prove di cui all'art. 5;
    c) le   partite  vengono  mantenute  separate  durante  tutte  le
operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i
locali degli importatori italiani di cui all'art. 4.