Art. 3.
  1.  Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione
di  tuberi-seme  di patata e' compilato separatamente dalle autorita'
fitosanitarie  canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia
di "Potato spindle tuber viroid" o di "Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus"  e'  stata  evidenziata  in occasione degli esami di cui
all'art. 2.
  2.  Il  certificato  anzidetto  riporta nel riquadro "dichiarazione
supplementare"  che  le  condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2
sono  state  rispettate,  precisando  il  nome  dell'azienda  o delle
aziende  in  cui  sono  stati prodotti i tuberi-seme e i numeri delle
partite  di  tuberi certificati, il numero dei sacchi nonche' il nome
della zona di cui all'art. 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma
2, lettera b) del medesimo articolo.
  3. Il riquadro "Marchio dei colli" reca il numero dei contenitori e
il  colore  che  corrisponde  in  codice  a uno specifico importatore
nazionale  nonche'  i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per
ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
  4.  I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come
parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in
parola sia per la descrizione che per la quantita' di prodotto.
  5.  La  documentazione  riguardante i dati richiesti e la quantita'
del  prodotto  corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di
riferimento.