Art. 6. 1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e indirizzi. 2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi-seme di patate in questione. 3. Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere certificate come "tuberi-seme di patate" e sono destinate unicamente ad essere consumate. 4. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi su quali e' indicata l'origine canadese nonche' il numero di registrazione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 2000 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 80