Art. 6.
  1. I tuberi-seme in questione sono piantati sul territorio italiano
esclusivamente  in  luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e
indirizzi.
  2.  I  servizi  fitosanitari  regionali,  in  momenti opportuni del
periodo  vegetativo  che  segue l'introduzione, possono ispezionare a
campione  gli  appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi-seme
di patate in questione.
  3.  Le patate ottenute dai tuberi-seme importati non possono essere
certificate  come "tuberi-seme di patate" e sono destinate unicamente
ad essere consumate.
  4.  Dette  patate possono essere commercializzate con imballaggi su
quali   e'   indicata   l'origine   canadese  nonche'  il  numero  di
registrazione  di cui all'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio
1996.
  Il  presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti ed entrera'
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 febbraio 2000
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 80