Art. 2.
  La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1
e' prorogata dal 18 dicembre 1999 al 17 giugno 2000.
  L'I.N.P.S.  e'  autorizzato  a  provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica  il  rispetto  del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco  del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in
ordine   ai   periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni temporanee di
mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 febbraio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi