Art. 2. Salvo i diritti dei soggetti interessati alla produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" in conformita' del disciplinare di produzione registrato con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998, colori quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato "Check Fruit S.r.l.". La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "pera dell'Emilia-Romagna" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui al primo comma.