Art. 2.
  Salvo  i  diritti  dei  soggetti  interessati alla produzione della
indicazione   geografica   protetta   "pera  dell'Emilia-Romagna"  in
conformita' del disciplinare di produzione registrato con regolamento
(CE)  n.  134/98  della Commissione del 20 gennaio 1998, colori quali
intendano  avvalersi  della protezione a titolo transitorio, concessa
alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al
controllo dell'organismo privato autorizzato "Check Fruit S.r.l.".
  La  certificazione  di conformita' rilasciata da detto organismo ai
sensi  del  primo  comma  dovra'  contenere  gli estremi del presente
decreto.
  La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
"pera dell'Emilia-Romagna" ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui al primo comma.