Art. 2.
  E'  approvato  nel  testo  annesso al presente decreto di cui forma
parte   integrante   il  disciplinare  di  produzione  relativo  alla
indicazione geografica tipica dei vini "Grottino di Roccanova".
                               Art. 3
  Ai   fini   della   produzione,   designazione,   presentazione   e
commercializzazione  dei  vini per i quali si intendono utilizzare la
indicazione  geografica  tipica riconosciuta con il presente decreto,
si  osservano,  in  quanto  applicabili,  ai  sensi e per gli effetti
dell'art.  32,  commi  1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le
disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi
del  sopracitato  art.  32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei
terreni  vitati  per  le  iscrizioni  agli  elenchi  delle  vigne, le
dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica  tipica  predetti  e  la tenuta degli elenchi
delle vigne.
  I   produttori  e  gli  aventi  diritto  che  intendono  utilizzare
l'indicazione  geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti e per
i  vini  prodotti  a  decorrere  dalla  vendemmia  2000,  devono dare
attuazione  agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le
disposizioni  in  esso contenute, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.