Art. 2. E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini "Grottino di Roccanova". Art. 3 Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopracitato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti e per i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 2000, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.