Art. 2.
  L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato  nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono
rappresentati  da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto;
tali   iscrizioni   contabili   continuano   a  godere  dello  stesso
trattamento  fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto  mediante  accreditamento  nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno  i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.