Art. 8.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13  del giorno 10 marzo 2000, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta  telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.