Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 2.1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione il soggetto cessionario effettua il conguaglio dei prezzi di cessione tra i prezzi di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 8 giugno 1999, n. 82/99, a valori 1999, ed i prezzi effettivamente applicati dal soggetto cessionario nel medesimo periodo di tempo alle fattispecie di impianti individuati ai precedenti commi 1.1 e 1.2. 2.2. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 16 marzo 2000 Il presidente: Ranci