Art. 2.
                  Disposizioni transitorie e finali
  2.1. Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
deliberazione  il  soggetto  cessionario  effettua  il conguaglio dei
prezzi di cessione tra i prezzi di cui all'art. 3 della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 8 giugno 1999, n.
82/99,  a  valori  1999,  ed  i  prezzi  effettivamente applicati dal
soggetto  cessionario  nel medesimo periodo di tempo alle fattispecie
di impianti individuati ai precedenti commi 1.1 e 1.2.
  2.2. La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
    Milano, 16 marzo 2000
                                                 Il presidente: Ranci