IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-nistri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2000 e' determinato in 10.000 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: cavaliere di gran croce, n. 30; grande ufficiale, n. 200; commendatore, n. 1.040; ufficiale, n. 1.800; cavaliere, n. 6.930. La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 178.