Art. 4. Norme per la viticoltura Alla fine del comma 6, viene inserito il seguente comma: nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.