Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
  Alla fine del comma 6, viene inserito il seguente comma:
    nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini a DOC "Cinque Terre" e "Cinque
Terre  Sciacchetra'"  devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche'  la  produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi  restando  i  limiti  resa  uva-vino  per i quantitativi di cui
trattasi.