Art. 2.
  1. A  decorrere  dal  1 gennaio 2000, non e' consentito, per motivi
riguardanti  le  emissioni  di  biossido  di carbonio o il consumo di
carburante:
    rifiutare,  per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o
    rifiutare l'omologazione nazionale, o
    rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione
in  circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva
70/156/CEE,
se  i  valori  relativi  alle  emissioni  e  al  consumo  sono  stati
determinati  conformemente  alla  prescrizioni  del decreto 12 giugno
1981 come modificato dal presente decreto.
  2. A  decorrere dal 1 gennaio 2000 per i veicoli della categoria M1
definiti  nell'allegato  II,  parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad
eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e
a  decorrere  dal  1  gennaio  2001, per i veicoli della categoria M1
aventi una massa massima superiore a 2500 kg, non e' consentito:
    rilasciare  l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1, della direttiva 70/156/CEE e;
    rilasciare   l'omologazione   nazionale,   tranne   in   caso  di
applicazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2,
della  direttiva  70/156/CEE,  di  un  tipo  di  veicolo, se i valori
relativi  alle  emissioni  e  al  consumo  non  sono tati determinati
conformemente  alle  prescrizioni  del  decreto  12  giugno 1981 come
modificato dal presente decreto.
  3. A  decorrere dal 1 gennaio 2001 per i veicoli della categoria M1
definiti  nell'allegato  II,  parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad
eccezione  dei  veicoli  della  categoria M1 aventi una massa massima
superiore  a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2002, per i veicoli
della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg:
    non   sono   piu'   validi   i  certificati  di  conformita'  che
accompagnano   i   veicoli   nuovi   conformemente  alle  disposzioni
dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,
    non   e'   consentito   immatricolare,  vendere  e  immettere  in
circolazione  i  veicoli  nuovi  che  non  sono  accompagnati  da  un
certificato  di conformita' a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo
quando  si  applicano  le  disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2,
della direttiva medesima,
se  i  valori  relativi  alle  emissioni  e al consumo non sono stati
determinati  conformemente  alle  prescrizioni  del decreto 12 giugno
1981 come modificato dal presente decreto.