Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, non e' consentito, per motivi riguardanti le emissioni di biossido di carbonio o il consumo di carburante: rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, o rifiutare l'omologazione nazionale, o rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la immissione in circolazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/156/CEE, se i valori relativi alle emissioni e al consumo sono stati determinati conformemente alla prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, non e' consentito: rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e; rilasciare l'omologazione nazionale, tranne in caso di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono tati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2001 per i veicoli della categoria M1 definiti nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg, e a decorrere dal 1 gennaio 2002, per i veicoli della categoria M1 aventi una massa massima superiore a 2500 kg: non sono piu' validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposzioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, non e' consentito immatricolare, vendere e immettere in circolazione i veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformita' a norma della direttiva 70/156/CEE, salvo quando si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva medesima, se i valori relativi alle emissioni e al consumo non sono stati determinati conformemente alle prescrizioni del decreto 12 giugno 1981 come modificato dal presente decreto.