Art. 2.
    Oggetto  dell'aiuto  sono  esclusivamente  le  patate  comuni  da
consumo  di qualita' sana leale e mercantile, avente per destinazione
l'uso  umano  diretto,  con esclusione della destinazione industriale
nell'ambito  dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate
da  seme,  prodotte  in  Italia  nella  campagna  1999; conservate in
magazzini  frigoriferi  tecnologicamente attrezzati o comunque dotati
di  sistemi  di  circolazione  forzata  dell'aria, di controllo della
temperatura  e  dell'ambiente  onde  garantire  il mantenimento delle
caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto. La circolazione
forzata  puo'  essere  non  necessaria  per quei magazzini ubicati in
particolari   zone,   le  cui  condizioni  climatiche  consentono  il
mantenimento  delle  caratteristiche  qualitative  di  cui  sopra. La
quantita'  di  prodotto  sara'  ripartita  per  regione  o  provincia
autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con
le  Unioni  nazionali,  tenuto  conto  della  reale  possibilita'  di
stoccaggio  in  magazzini  aventi  le  caratteristiche di cui sopra e
delle produzioni regionali.
    Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da
consumo  e' stabilito per un importo massimo di lire 14/kg/mese e per
un periodo massimo di quattro mesi.
    Il  contributo  mensile definitivo verra' stabilito dall'A.I.M.A.
al  termine  della  presentazione  delle  domande, tenuto conto della
quantita'   effettivamente   ammassata,   per   cui   i   beneficiari
dell'intervento   dovranno   presentare   tutta   la   documentazione
necessaria  per  l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e
non  oltre il 10 giugno 2000, pena la decadenza del diritto all'aiuto
previsto.
    Qualora   il  contributo  definitivo  risulti  inferiore  a  lire
14/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato e l'A.I.M.A. risulti
impossibilitata  ad  adeguare  i fondi necessari, il contributo sara'
proporzionalmente ridotto.
    Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso
di  prodotto  conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone
con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del
20%.
    Vengono  inoltre  rese  obbligatorie  le  seguenti  modalita'  di
svincolo.
    Al    termine    del   secondo   mese,   l'A.I.M.A.   sblocchera'
automaticamente  il  15%  del  prodotto  inizialmente  vincolato; una
ulteriore  quota  del 35% verra' svincolata nelle stesse modalita' al
termine  del  terzo  mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per
istanza  e,  l'ammassatore,  a  dette  scadenze, dovra' individuare e
comunicare  all'A.I.M.A.,  a  mezzo telefax, le partite o frazioni di
esse che vengono tolte dall'ammasso.
    Le singole associazioni di produttori di patate possono destinare
prioritariamente   il   contributo  alla  costituzione  di  un  fondo
finalizzato  al  miglioramento  e  potenziamento  delle  strutture di
stoccaggio  con  particolare  riguardo all'introduzione di tecnologie
innovative  tendenti  alla  migliore  conservazione  del  prodotto ed
all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al
suo   miglioramento   qualitativo  e  a  sviluppare  azioni  di  tipo
promozionale e pubblicitario.