Art. 3.
    Beneficiari  dell'intervento  sono le associazioni dei produttori
riconosciute  per  il  prodotto  commercializzato  direttamente o nel
rispetto  di  accordi  interprofessionali  sottoscritti a norma della
legge  n.  88  del  16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro
associati  oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli
produttori,  previa  attestazione  di  cui  al  penultimo  comma  del
presente  articolo.  I  beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al
magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti
di  cui  al  successivo  art.  4,  da  parte del competente organismo
regionale  di  controllo,  apposita istanza entro il termine previsto
nel precedente art. 1.
    Al  termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore e' tenuto pena
la  decadenza  dall'aiuto,  a  richiedere  all'autorita' regionale il
controllo delle eventuali quantita' di patate residue.
    L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:
        a) per  le  persone  fisiche:  nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi:
denominazione,   ragione  sociale  e  sede  della  persona  giuridica
dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita
e qualifica del legale rappresentante;
      b) ubicazione  e  capacita' dei magazzini di deposito destinati
all'ammasso;  denominazione  dei  medesimi  impianti; caratteristiche
tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del
prodotto; modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo
di  rendere  identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare
il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso;
      c) precisazione  del  quantitativo  di patate comuni da consumo
costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;
      d) dichiarazione  del  richiedente  che  dette patate comuni da
consumo  sono di sua esclusiva proprieta' o disponibilita' dei propri
associati;
      e) dichiarazione  di  impegno  di ammasso con indicazione della
decorrenza;
      f) data   e   sottoscrizione  autenticata  e/o  autocertificata
dell'istanza.
    Il  quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza
ammonta, di norma, a 10.000 quintali.
    Le  associazioni  dei produttori d'intesa con le regioni potranno
definire  le  quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino
di stoccaggio.
    Ciascuna  istanza  deve  riguardare patate da consumo prodotte in
una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe.
    L'istanza  deve  essere  corredata da una attestazione redatta da
associazioni dei produttori di patate riconcosciute ed operanti nella
regione  di  appartenenza  o  di  regioni  limitrofe  o  dalle Unioni
nazionali  delle  Associazioni dei produttori di patate riconosciute,
comprovante  che il prodotto oggetto dell'istanza e' la patata comune
da  consumo  di  qualita'  sana  leale  e  mercantile,  prodotta  dal
richiedente  nella  regione o provincia autonoma indicata in domanda,
nella  campagna  1999, e che il magazzino ove verra' lo stoccaggio ha
le caratteristiche previste dal precedente art. 2.
    L'esatta  provenienza  delle  patate  oggetto della domanda sara'
accertata  mediante  idonea  fattura  diretta  di  acquisto del seme,
oppure  mediante  idonea dichiarazione della cooperativa agricola che
ha  fornito il seme, tale documentazione dovra' essere conservata dal
soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del
presente  articolo,  per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica
richiesta.