Art. 3. Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori riconosciute per il prodotto commercializzato direttamente o nel rispetto di accordi interprofessionali sottoscritti a norma della legge n. 88 del 16 marzo 1988 e dalle cooperative o consorzi loro associati oppure le singole cooperative od i loro consorzi o singoli produttori, previa attestazione di cui al penultimo comma del presente articolo. I beneficiari che intendono ottenere l'aiuto al magazzinaggio debbono rivolgere all'A.I.M.A., previi gli accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1. Al termine dell'impegno di ammasso, l'ammassatore e' tenuto pena la decadenza dall'aiuto, a richiedere all'autorita' regionale il controllo delle eventuali quantita' di patate residue. L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica dell'ente associativo, nonche' nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante; b) ubicazione e capacita' dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalita' seguita nelle operazioni di stoccaggio allo scopo di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo degli stessi per la durata dell'ammasso; c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione; d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprieta' o disponibilita' dei propri associati; e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza; f) data e sottoscrizione autenticata e/o autocertificata dell'istanza. Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta, di norma, a 10.000 quintali. Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantita' minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio. Ciascuna istanza deve riguardare patate da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma, e regioni limitrofe. L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di patate riconcosciute ed operanti nella regione di appartenenza o di regioni limitrofe o dalle Unioni nazionali delle Associazioni dei produttori di patate riconosciute, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza e' la patata comune da consumo di qualita' sana leale e mercantile, prodotta dal richiedente nella regione o provincia autonoma indicata in domanda, nella campagna 1999, e che il magazzino ove verra' lo stoccaggio ha le caratteristiche previste dal precedente art. 2. L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sara' accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme, oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme, tale documentazione dovra' essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo, per essere esibita all'A.I.M.A. dietro specifica richiesta.