Art. 5. L'impegno di ammasso inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di magazzinaggio e termina alla scadenza previste all'art. 2 e per la parte rimanente, allo scadere del quarto mese. Allo scadere dell'anzidetto quarto mese termina in ogni caso la durata dell'impegno ed il prodotto si considera uscito dall'ammasso in pari data ed e' svincolato dopo la constatazione della sua esistenza, verbalizzata dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto e' di qualita' sana leale a mercantile predisposta dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3. La regione dovra' accertare, sempre alla fine dei quattro mesi, e per singola istanza, la giacenza di prodotto, il quantitativo di prodotto svincolato e regolarmente fatturato, gli eventuali cali; la somma di questi quantitativi dovra' corrispondere al quantitativo iniziale ammassato. L'ammassatore riprendera' la piena disponibilta' del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo. Nei confronti del prodotto per il quale e' appurata la non presenza delle caratteristiche di qualita' sopraindicate non sara' corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A. Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore puo' chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero un frazione di essa. Lo svincolo puo' riguardare solo prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi. Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi, previsto al precedente comma, non puo' darsi corso allo svincolo od all'uscita dell'intero quantitativo di patate o frazioni di esso in ammasso, tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A. puo' autorizzare l'uscita del prodotto, in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto dal primo comma del presente articolo. Lo svincolo e' autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo. L'autorizzazione si intende comunque concessa, qualora l'A.I.M.A., non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione di richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito. Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, e' frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi: il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda meta' del mese, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima meta' del mese, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.