Art. 8.
    Salvo  casi  di  forza  maggiore, se l'ammassatore non adempie le
obbligazioni  che  gli  incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e
del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto.
    In   caso   di   inadempimento   per  causa  di  forza  maggiore,
l'ammassatore   e'   obbligato   a   darne   immediata  comunicazione
all'A.I.M.A.,  che  determina  le misure necessarie in relazione alle
circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.