Art. 8. Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtu' dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non e' corrisposto. In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore e' obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A., che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.