Art. 9.
    Alle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori di patate,
nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo
provvedimento vengono demandati i seguenti compiti:
      promozione  e  diffusione  presso  le  associate  e  le regioni
interessate del provvedimento;
      applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso;
      verifica,  in  accordo  con  l'A.I.M.A.,  e  al  termine  della
presentazione    delle    istanze,    delle   quantita'   complessive
effettivamente  ammassate  ed  eventuali  revisioni  degli  obiettivi
nazionali e di ripartizione regionale;
      controllo   preventivo   sulla   documentazione  da  presentare
all'A.I.M.A.
    Per   tali   compiti   l'A.I.M.A.  riconoscera'  alle  Unioni  un
contributo  di  lire  4/kg  per  attivita'  di  assistenza  prestata,
esclusivamente, nei confronti dei propri associati.