Art. 9. Alle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori di patate, nel quadro delle competenze loro attribuite e in riferimento a questo provvedimento vengono demandati i seguenti compiti: promozione e diffusione presso le associate e le regioni interessate del provvedimento; applicazione delle norme contenute nel provvedimento stesso; verifica, in accordo con l'A.I.M.A., e al termine della presentazione delle istanze, delle quantita' complessive effettivamente ammassate ed eventuali revisioni degli obiettivi nazionali e di ripartizione regionale; controllo preventivo sulla documentazione da presentare all'A.I.M.A. Per tali compiti l'A.I.M.A. riconoscera' alle Unioni un contributo di lire 4/kg per attivita' di assistenza prestata, esclusivamente, nei confronti dei propri associati.