IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre  1999,  n.  542,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il
regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto  in  particolare l'art. 3 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998 che, ai commi 2 e 2-bis, individua i
contribuenti  tenuti  a presentare la dichiarazione in via telematica
all'Amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato
e,  al  comma  2-ter,  stabilisce  che  la  dichiarazione puo' essere
presentata  in via telematica direttamente da contribuenti diversi da
quelli indicati nei commi 2 e 2-bis;
  Visto  il  comma  11  del  citato art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  322  del 1998, ai sensi del quale le modalita'
tecniche  di  trasmissione  delle  dichiarazioni  sono  stabilite con
decreto dirigenziale;
  Visto   il  decreto  31 luglio  1998  del  direttore  generale  del
Dipartimento  delle  entrate, come modificato dal decreto 24 dicembre
1999,  relativo  alle  modalita'  tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e
di affitto da sottoporre a registrazione;
  Visto  l'art.  62,  comma  3,  dell'allegato tecnico al decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve,
ai fini delle regole tecniche per la formazione, la, trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche  temporale,  dei  documenti  informatici,  le  disposizioni del
decreto  dirigenziale 31 luglio 1998 e le successive modificazioni ed
integrazioni;
  Ritenuta  l'opportunita'  di stabilire le modalita' tecniche con le
quali  i  soggetti  di  cui  all'art. 3, comma 2-ter, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998  devono trasmettere
telematicamente le dichiarazioni;
  Visto l'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi  del  quale il pagamento dei tributi e delle altre entrate puo'
essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;
  Visto il comma 40 del predetto art. 24 della legge n. 449 del 1997,
secondo  il quale le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi  di cui al comma 39 sono stabilite con uno o piu' decreti del
Ministro delle finanze;
  Considerata l'opportunita' di definire le modalita' tecniche con le
quali  tutti  i contribuenti possono disporre il pagamento telematico
dei  tributi,  contributi  e  premi  di  cui  all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  disciplinare  con un unico decreto le
modalita'  tecniche  di  trasmissione  telematica,  tramite  la  rete
internet,  delle  dichiarazioni  dei  contribuenti di cui all'art. 3,
comma  2-ter,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998  e  l'effettuazione,  con  lo  stesso  mezzo,  dei pagamenti dei
tributi,   contributi   e  premi  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2, 14 e 16 del decreto legislativo
3 febbraio    1993,    n.    29,    recanti   disposizioni   relative
all'individuazione  della  competenza  ad  adottare  gli  atti  delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art.  13  della  legge 8 maggio 1998, n. 146, ai sensi del
quale   le  disposizioni  legislative  concernenti  l'amministrazione
finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
vanno  intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle
finanze  esclusivamente  i  provvedimenti  che  sono  espressione del
potere  di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3,
comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187 del 12 agosto 1998, nel testo modificato
dal  decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre  1999,  relativo  alle modalita'
tecniche  di  trasmissione  telematica delle dichiarazioni e dei dati
concernenti  i  contratti  di  locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  titolo  e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti  di
locazione  e  di  affitto  da  sottoporre a registrazione, nonche' di
esecuzione telematica dei pagamenti";
    b) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  1  (Definizioni).  -  1. Ai fini del presente decreto si
intende:
    a) per "servizio telematico , il sistema informatico che consente
all'Amministrazione  finanziaria  la  ricezione delle dichiarazioni e
dei  contratti  di  locazione  e  di  affitto  di  beni immobili e La
consegna  delle  ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli
stessi;
    b) per    "dichiarazione   telematica   ,   la   rappresentazione
informatica   delle  dichiarazioni  trasmesse  dai  soggetti  di  cui
all'art. 2;
    c) per "registrazione telematica , la registrazione dei contratti
di  locazione  e  di  affitto  di  beni  immobili  effettuata  in via
telematica dai soggetti e con le modalita' individuate al Capo III;
    d) per "costituzione , la creazione dell'archivio elettronico che
contiene le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui
al  successivo art. 3, nonche' la creazione dell'archivio elettronico
che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito
del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
    e) per  "file  ,  l'archivio  elettronico  munito  del  codice di
autenticazione, che contiene:
      1)   un   gruppo  di  dichiarazioni  telematiche  della  stessa
tipologia;
      2)  i  dati  dei  contratti di cui si richiede la registrazione
telematica;
      3) le ricevute trasmesse dall'Amministrazione finanziaria;
    f) per  "utenti  del servizio telematico , i soggetti individuati
nell'art.   2   che   effettuano  la  trasmissione  telematica  della
dichiarazione  ovvero quelli individuati nell'art. 14, che richiedono
la registrazione telematica;
    g) per "servizio telematico Internet , il sistema informatico che
consente all'Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete
internet  delle  dichiarazioni  e  dei versamenti e la consegna delle
ricevute da parte della stessa Amministrazione;
    h) per  "dichiarazione  telematica  Internet  la rappresentazione
informatica   delle   dichiarazioni   trasmesse   via   internet  dai
contribuenti;
    i) per  "versamento  telematico  Internet  ,  il  versamento  dei
tributi,  dei  contributi  e dei premi di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l'utilizzo del
servizio telematico internet;
    j) per "file Internet , l'archivio elettronico, munito del codice
di   riscontro,   che  contiene  la  dichiarazione  o  il  versamento
telematico, ovvero le relative ricevute;
    k) per   "ufficio  finanziario  competente  ,  gli  uffici  delle
entrate,  gli  uffici  delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta
sul valore aggiunto;
    l) per "PINCODE , il codice di cifratura personalizzato assegnato
dall'Amministrazione  finanziaria  a  ciascun  contribuente abilitato
all'utilizzazione del servizio telematico internet.
  2.  Le specifiche tecniche per l'utilizzo dei servizi telematici di
cui al comma 1, sono riportate nei seguenti allegati:
    "allegato  tecnico  ,  contenente le specifiche tecniche relative
alla   trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  da  parte  dei
soggetti di cui all'art. 2;
    "allegato  tecnico  bis  ,  contenente le specifiche tecniche per
l'utilizzo   del  servizio  telematico  relativo  alla  registrazione
telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;
    "allegato  tecnico  ter  ,  contenente le specifiche tecniche per
l'utilizzo del servizio telematico internet, da parte dei soggetti di
cui all'art. 25".
    c) il comma 3 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "3. La domanda per richiedere l'abilitazione di cui al comma 1 deve
essere  presentata  in  tempo  utile per ottemperare agli obblighi di
trasmissione  telematica  delle dichiarazioni; le modalita' e i tempi
di  rilascio  delle  abilitazioni  non  legittimano  in alcun caso il
differimento   dei   termini   previsti   per   l'assolvimento  degli
adempimenti in materia fiscale".
    d) dopo l'art. 24, aggiungere:
  "Capo  IV  -  Modalita'  tecniche  per la trasmissione via Internet
delle  dichiarazioni  e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei
pagamenti  dei  tributi,  contributi  e  premi di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
  Art.  25  (Abilitazione  al  servizio telematico internet) - 1. Per
avvalersi  del  servizio  telematico  internet, i contribuenti devono
inoltrare     via    internet    apposita    richiesta    indirizzata
all'Amministrazione   finanziaria,   che   provvede  all'abilitazione
secondo  le  modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico
ter   al   presente  decreto;  l'abilitazione  scade  il  31 dicembre
dell'anno  successivo  a  quello  dell'ultima utilizzazione o, se non
utilizzata,  a  quello del rilascio e perde la sua validita' all'atto
del decesso del titolare.
  2.  Le  modalita'  e i tempi di abilitazione al servizio telematico
internet  non  legittimano  in alcun caso il differimento dei termini
previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
  3.   Possono  presentare  la  dichiarazione  mediante  il  servizio
telematico  internet esclusivamente i contribuenti di cui all'art. 3,
comma  2-ter,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione
in via telematica della dichiarazione.
  4.  Con  successivi  decreti possono essere individuate particolari
categorie  di  soggetti  non ammesse a fruire del servizio telematico
via internet.
  5.   Possono   effettuare   i   versamenti   telematici   internet,
indipendentemente   dalla   dichiarazione   cui   si  riferiscono,  i
contribuenti  titolari  di  un conto corrente aperto presso una delle
banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle finanze.
  Art.  26  (Revoche).  -  1.  L'abilitazione  al servizio telematico
internet  e'  revocata  per gravi irregolarita' nell'utilizzo di tale
servizio  da  parte  del  soggetto  abilitato  e, in particolare, nei
seguenti casi:
    a) utilizzo  dell'accesso al servizio per scopi diversi da quello
per il quale l'autorizzazione e' stata rilasciata;
    b) utilizzo    dei    prodotti    software   dell'Amministrazione
finanziaria   per   scopi   diversi   da  quelli  per  i  quali  sono
gratuitamente distribuiti;
    c) utilizzo  del  servizio telematico internet alfine di aggirare
gli  obblighi di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui
all'art.  3,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  esclusi dall'ambito di applicazione delle
disposizioni del presente capo.
  2.   La   revoca   ha   effetto   immediato   e   viene  comunicata
all'interessato,
    Art.  27 (Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati
di   versamento).  -  1.  Per  la  compilazione  della  dichiarazione
telematica  internet  e per l'effettuazione del versamento telematico
internet,  il  contribuente  o  il  dichiarante  utilizza il software
distribuito   gratuitamente  dall'Amministrazione  finanziaria  o  un
qualunque  altro  software  disponibile sul mercato, indicando i dati
necessari,  comprese  le  coordinate  del conto corrente bancario sul
quale  l'Amministrazione  finanziaria richiede l'addebito delle somme
dovute dal contribuente.
  2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il
versamento   in  formato  elettronico  devono  essere  conformi  alle
specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria.
  3.  Il  dichiarante  e'  tenuto  a  conservare copia cartacea della
dichiarazione   trasmessa   mediante   servizio  telematico  internet
debitamente  sottoscritta  ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni.
  Art.  28  (Codice  di  riscontro  e  controlli).  - 1. Ciascun file
internet,   contenente   la   dichiarazione   o   i   dati  necessari
all'effettuazione    del    versamento,    puo'    essere   trasmesso
all'Amministrazione   finanziaria   con  le  modalita'  descritte  al
paragrafo  3.1 dell'allegato tecnico ter al presente decreto, solo se
corredato dal codice di riscontro.
  2.  Il  codice di riscontro, che consente di verificare l'identita'
del  dichiarante  e  di  garantire  l'integrita'  delle  informazioni
presenti  nel  file  trasmesso,  e'  generato  automaticamente  dalla
procedura  informatica distribuita dall'Amministrazione finanziaria a
partire  dal  PINCODE  assegnato  dall'Amministrazione  stessa con le
modalita' descritte al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.
  3.  Il  soggetto al quale viene assegnato il PINCODE e' l'esclusivo
titolare   dello   stesso   e   responsabile  della  sua  custodia  e
conservazione.  In  caso  di mancata consegna o perdita del PINCODE o
nel  caso  in  cui  l'utente  ritenga che lo stesso sia indebitamente
utilizzato  da altri, e' necessario presentare apposita comunicazione
all'ufficio  finanziario competente che provvede all'annullamento del
precedente e al rilascio di un nuovo PINCODE.
  4.  Il  periodo  di  validita'  del  PINCODE  coincide  con  quello
dell'abilitazione al servizio telematico internet.
  5.  Il  codice  di  riscontro  viene  apposto  dall'Amministrazione
finanziaria  sui  file contenenti le ricevute di cui all'art. 29, con
le  modalita' descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter al
presente decreto.
  6.  L'Amministrazione  finanziaria esegue le attivita' di controllo
sulle   dichiarazioni  presentate  mediante  il  servizio  telematico
internet sulla base dei dati trasmessi dal contribuente.
  Art.  29  (Scarto  dei  file e ricevute). - 1. Le dichiarazioni e i
versamenti  pervenuti  all'Amministrazione  finanziaria  mediante  il
servizio   telematico   internet   si  considerano,  rispettivamente,
presentate  ed  effettuati,  salvo  quanto  previsto  dal comma 6, al
momento    in    cui   e'   completata   la   ricezione,   da   parte
dell'Amministrazione  stessa,  dei  file  che  li  contengono,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4.
  2.  L'Amministrazione  finanziaria attesta l'avvenuta presentazione
della  dichiarazione  e/o  l'avvenuta  effettuazione  del  versamento
telematico  internet  mediante  una  ricevuta,  contenuta in un file,
munito  del  codice di riscontro generato dall'Amministrazione stessa
con le modalita' descritte al paragrafo 3.3 dell'allegato tecnico ter
al presente decreto.
  3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
in  via  telematica  entro  il  giorno lavorativo successivo a quello
dell'invio  del file all'Amministrazione finanziaria e per un periodo
non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente a tale data, le
ricevute  possono  essere richieste dal contribuente presso l'ufficio
finanziario competente.
  4.  Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le  dichiarazioni  e  i
versamenti  si  considerano,  rispettivamente,  non  presentate e non
effettuati,  qualora  il  file  venga  scartato  per uno dei seguenti
motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice di riscontro del file, in
base  alle modalita' descritte al paragrafo 3.2 dell'allegato tecnico
ter al presente decreto;
    b) codice  di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso
file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file  non  elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche
tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria;
    d) contribuente  disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1,
e 26;
    e) indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle
coordinate di una banca non convenzionata.
  5.  Il  contribuente  o  il dichiarante, nelle ipotesi descritte al
comma 4, lettere a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la
causa che ha provocato lo scarto del file.
  6.  Nel caso in cui non sia possibile l'addebito sul conto corrente
bancario  delle  somme  dovute  dal  contribuente,  l'Amministrazione
finanziaria  ne  da'  comunicazione all'interessato e procede a norma
dell'art.   36-bis   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
  Art.  30  (Tutela  dei dati personali). - 1. L'informativa ai sensi
dell'art.  10  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa
mediante  le  avvertenze  fornite  ai  contribuenti  al  momento  del
rilascio dell'abilitazione aI servizio telematico internet.
  2.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui
all'art. il del presente decreto.
  Art.  31  (Disponibilito'  del  servizio).  - 1. Per l'utilizzo del
servizio  telematico  internet  si  applicano  le disposizioni di cui
all'art. 10 del presente decreto.
  Art.  32  (Disposizioni  transitorie). - 1. Per l'anno 2000 possono
presentare   la   dichiarazione  attraverso  il  servizio  telematico
internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello di
dichiarazione   Unico   persone   fisiche,   anche   in  qualita'  di
rappresentanti  di  altre  persone  fisiche  legalmente incapaci o in
qualita' di eredi.
  2.  Fino  al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet puo'
essere  effettuato  solo  in  connessione  alla  presentazione  della
dichiarazione telematica Internet di cui aI comma precedente";
    e) Infine e' aggiunto "l'allegato tecnico ter".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 marzo 2000
                                        Il direttore generale: Romano