Art. 3.
                        Conferenze e seminari
  1. Agli  esperti  italiani  per  conferenze  e  seminari, di durata
superiore  a due ore per giornata organizzati dall'Istituto superiore
di sanita', vengono corrisposti i seguenti compensi:
    a) ai  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli
appartenenti alla carriera dei professori universitari ordinari, agli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  ai  dirigenti generali dello
Stato,  al  personale  della  carriera  diplomatica  e della carriera
prefettizia,  a  partire rispettivamente dalle qualifiche di ministro
plenipotenziario  e  di prefetto, al personale militare e delle forze
di  polizia dello Stato a partire rispettivamente dalle qualifiche di
generale  di  brigata e di dirigente superiore, ai direttori generali
delle Aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ai
dirigenti   di   azienda   ed   ai   professionisti   con  esperienza
professionale almeno decennale: L. 600.000 lorde;
    b) ai   professori   universitari   associati  e  ai  ricercatori
universitari,  ai  dirigenti dello Stato, al personale della carriera
diplomatica  e  della carriera prefettizia, a partire rispettivamente
dalle  qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di
prefettura, al personale militare e delle forze di polizia di Stato a
partire  dalle  qualifiche  di  colonnello  e  di primo dirigente, ai
direttori  amministrativi  delle  Aziende  unita'  sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, ai direttori sanitari delle aziende unita'
sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere, ai dirigenti dei ruoli
del  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  dirigenti  di azienda ed ai
professionisti  con  esperienza  professionale  almeno  quinquennale:
L. 400.000 lorde;
    c) ai   funzionari   dello  Stato  di  ottava  e  nona  qualifica
funzionale  e  al personale dei profili professionali equivalenti del
Servizio  sanitario  nazionale,  ai professionisti e agli esperti con
esperienza professionale almeno triennale: L. 300.000 lorde.