Art. 4.
                          Esperti stranieri
  1. Agli  esperti  stranieri,  per  conferenze  e seminari di durata
superiore a due ore per giornata, organizzati dall'Istituto superiore
di  sanita'  verranno  corrisposti  i  compensi  di  cui  all'art.  3
effettuate le relative equiparazioni.
  2. Qualora  non  sia possibile ricondurre la qualifica dell'esperto
straniero  ad  alcuna delle categorie del presente decreto i compensi
verranno  corrisposti  con apposito motivato decreto direttoriale che
determinera'  la  misura  del  compenso riportandola comunque entro i
limiti massimi delle categorie sopra citate.