Art. 4. Esperti stranieri 1. Agli esperti stranieri, per conferenze e seminari di durata superiore a due ore per giornata, organizzati dall'Istituto superiore di sanita' verranno corrisposti i compensi di cui all'art. 3 effettuate le relative equiparazioni. 2. Qualora non sia possibile ricondurre la qualifica dell'esperto straniero ad alcuna delle categorie del presente decreto i compensi verranno corrisposti con apposito motivato decreto direttoriale che determinera' la misura del compenso riportandola comunque entro i limiti massimi delle categorie sopra citate.